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“Monella Vagabonda” risponde al dipendente accusato di concorrenza sleale

La Redazione
Giustizia
Pubblichiamo integralmente la richiesta di rettifica
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Arriva la richiesta di rettifica da parte di Luigi Gorgoglione, legale di rappresentante della Gielle Srl, dopo la pubblicazione dell'articolo Accusò un dipendente di concorrenza sleale, “Monella Vagabonda” perde in giudizio.

«In realtà – comunica Gorgoglione – il summenzionato articolo rappresenta una versione assolutamente parziale dei fatti, come tale infedele e dunque lesiva dell’immagine e del buon nome del sottoscritto, della Gielle Srl, nonché del suo marchio Monella Vagabonda. L’articolista, ovvero il suo ispiratore, ha omesso di narrare che sotto il profilo civilistico la vicenda è stata vagliata in due distinti processi dal Tribunale del Lavoro di Trani, adito proprio dal Sig. Caporusso Michele Fabio, che peraltro, contrariamente a quanto si Iegge nell'articolo, non ha mai rivestito la qualifica di direttore commerciale della Gielle Srl bensì quella di impiegato».

Prosegue: «Il Sig. Caporusso, infatti, ha, promosso, da un lato, giudizio per l’impugnativa di licenziamento, da costui ritenuto illegittimo, e, dall’altro, ha promosso distinto giudizio per la rivendicazione di presunte differenze retributive per € 143.891,66. Orbene, in entrambi i giudizi il Sig. Caporusso è risultato soccombente ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della Società GIELLE SRL per un importo complessivo di € 17.462,36. Il Tribunale, difatti ha dichiarato il suo licenziamento assolutamente legittimo ed ha, altresì, accertato che al Sig. Caporusso non spetta nulla di quanto rivendicato a titolo di differenze retributive per l’intercorso rapporto lavorativo con la Gielle Srl. In entrambi i casi le sentenze sono coperte da giudicato, cioè sono inoppugnabili».

«Nella sentenza – specifica – di rigetto riguardante le asserite differenze retributive si legge: “Non è emerso dall’esame testimoniale alcun convincente riscontro in ordine all’effettivo e continuativo espletamento nell’intero periodo di mansioni superiori rispetto a quelle afferenti al profilo di appartenenza”. Il Tribunale ha dichiarato infondata, e dunque ha rigettato, anche la domanda di impugnativa di licenziamento, accertandone, dunque, la legittimità e la fondatezza. Nella relativa sentenza si legge: “Risulta documentato che il ricorrente, durante il periodo in cui lavorava per la società resistente, ha partecipato allo svolgimento di un’attività commerciale attraverso una società di persone che operava, almeno in parte, in concorrenza con la datrice di lavoro; entrambe le società, infatti, operano nel settore dell’abbigliamento e del commercio di abbigliamento”. Il comportamento del Sig. Caporusso è stato ritenuto dal Tribunale “contrario non solo al dovere di fedeltà ma anche di correttezza e buona fede del ricorrente (il Caporusso) che, evidentemente consapevole della concorrenzialità della società di cui era socio, anziché rendere edotto f/ legale rappresentante della Gielle di ciò, decise di tenerlo volutamente all’oscuro”. Il Giudice del Lavoro ha ritenuto ’provati i fatti contestati al ricorrente, ossia la partecipazione del ricorrente a una società in accomandita semplice che operava in concorrenza con la Gielle srl in violazione dei doveri di fedeltà e di buona fede. I comportamenti contestati, e provati dalla datrice di Iavoro risultano tali da integrare l’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo”».

«Nondimeno – conclude – per il Tribunale non ha rilievo l’assoluzione del Sig. Caporusso in sede penale. A tal proposito in sentenza si legge: “Quanto alla circostanza che il ricorrente sia stato assolto in primo grado dalle fattispecie di reato si tratta di una circostanza non rilevante, poiché la decisione ha, appunto, avuto ad oggetto la rilevanza penale di determinate condotte – il che non comporta che le stesse non possano giustificare la risoluzione senza preavviso del rapporto di Iavoro – e perché dall’esame della motivazione della decisione non pare che siano sovrapponibili gli esiti delle istruttorie svolte nei due giudizi che appaiono differenti”».

 

giovedì 30 Giugno 2022

(modifica il 12 Luglio 2022, 12:52)

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