Attualità

Stanco delle nostre discussioni da bar sulla capitana Carola ho interpellato il professore

Rino Negrogno
La Rackete è certamente una persona coraggiosa e determinata, ma non è una eroina che sacrifichi la sua vita per un ideale di giustizia. E in fondo è meglio così per tutti
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Stanco delle disamine da bar (compresa la mia) sulla questione della Sea-Watch e della capitana Carola Rackete; diffidente persino di quelle illustrate ex cathedra da grandi avvocati nostrani, esperti di liti condominiali e sinistri stradali oltre che di diritto internazionale; stanco della questione politica che serpeggia e si insinua tra le arringhe dei vari esperti, naufrago tra la mia questione umanitaria che non tiene nemmeno conto della remota o certa possibilità che chi trae in salvo i migranti lo faccia per interessi economici personali, non me ne frega proprio nulla, l’importante è che vengano salvati, e dall’altra parte, quella di chi non è razzista ma… non è né di destra e né di sinistra ma… si nasconde dietro, sempre più evanescenti congetture, sino a tirare in ballo i massimi sistemi e intanto, mentre quarantadue cristiani venivano trattenuti sulla nave tra chiacchiericci e tagli di fondi, altri trecento arrivavano per altre barche; stanco di essere un povero buonista incompreso e vessato, finalmente ho intervistato per me e per voi, per gli avvocati esperti nostrani e per i giocatori di briscola, il professor Ugo Villani. Cinque domande, soltanto cinque domande:

Professor Ugo Villani, grazie per avermi concesso l’onore di ospitarla sulla mia rubrica. Può spiegarci la storia della Sea-Watch e della capitana Carola Rackete?

La complessa vicenda della nave Sea Watch 3, battente bandiera olandese e comandata dalla capitana tedesca Carola Rackete, ha inizio il 12 giugno, quando essa soccorre al largo delle coste libiche 53 naufraghi. Il capitano respinge la richiesta di portarli in Libia, non considerando quest’ultima destinazione come un “porto sicuro”, e decide di dirigersi verso Lampedusa. Malgrado il divieto, da parte delle autorità italiane, di sbarcare i naufraghi (salvo una decina, per ragioni sanitarie o perché minori) e di entrare e sostare nelle acque italiane, la nave forza il blocco e nella notte tra il 28 e il 29 giugno giunge al porto di Lampedusa (dove si determina un incidente, per fortuna senza conseguenze, con una motovedetta della Guardia di Finanza). La nave è sequestrata e Carola Rackete è arrestata con l’imputazione di resistenza e violenza a nave da guerra e di resistenza a pubblico ufficiale. Ma il provvedimento non è convalidato dal GIP di Agrigento, con ordinanza del 2 luglio, e la capitana torna libera. Il Ministro Salvini annuncia che è stato già firmato un decreto di espulsione per la capitana. Peraltro, essendo indagata anche per favoreggiamento della immigrazione clandestina, l’espulsione non potrà essere eseguita almeno sino al 9 luglio, data fissata per il suo interrogatorio.

Perché il GIP di Agrigento Alessandra Vella, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra e ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una “scriminante” legata all’avere agito “all’adempimento di un dovere”, quello di salvare vite umane in mare, non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea-Watch, Carola Rackete?

L’ordinanza del 2 luglio della GIP di Agrigento Alessandra Vella è estremamente dettagliata e ampiamente motivata. Anzitutto essa respinge la configurazione della nave italiana della Guardia di Finanza come da guerra. Secondo l’ordinanza, infatti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 7 febbraio 2000, le navi della Guardia di Finanza sono considerate navi da guerra solo quando operano fuori dalle acque territoriali o in porti stranieri in assenza di un’autorità consolare. Nel caso della comandante Rackete, invece, la nave della Guardia di Finanza era nelle acque territoriali italiane (o, meglio, nelle acque interne del porto di Lampedusa). Non era quindi configurabile il reato, previsto dall’art. 1100 del Codice della Navigazione, di resistenza o violenza a navi da guerra. Quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, contemplato dall’art. 337 del Codice penale, l’ordinanza ne ravvisa gli estremi nella condotta della Rackete, ma valuta tale condotta giustificata, ai sensi dell’art. 51 cod. pen, “per avere l’indagata agito nell’adempimento di un dovere”, quello di soccorrere i naufraghi in mare. L’ordinanza menziona le numerose norme di convenzioni internazionali, delle quali l’Italia è parte contraente, che stabiliscono un dovere di soccorso in mare di naufraghi. Si tratta dell’art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, della Convenzione SOLAS del 1974 (e successivi emendamenti), di quella SAR del 1979 (in particolare, come emendata nel 2014). L’obbligo è sanzionato anche penalmente dall’art. 1158 del Codice italiano della Navigazione. Il GIP sottolinea che l’obbligo in questione non si esaurisce nella mera presa a bordo dei naufraghi, ma comprende anche la loro conduzione nel porto sicuro più vicino. Per quanto riguarda, in particolare, l’ipotesi di condurre i naufraghi in Libia, condivido che sia da escludere che i suoi porti siano sicuri: l’unica sicurezza è che in Libia i naufraghi sarebbero sottoposti a violenze, torture, stupri, condizioni disumane, ricatti. La giustificazione della condotta della Rackete in quanto adempimento di un dovere è di estrema importanza. Anzitutto essa è idonea a valere come causa di giustificazione pure riguardo al reato di resistenza o violenza a navi da guerra e, quindi, escluderebbe tale reato anche se la nave della Guardia di Finanza dovesse qualificarsi (come alcuni ritengono) quale nave da guerra. Inoltre sia la Rackete, in alcune sue dichiarazioni, che numerosi giuristi erano inclini a giustificare il suo ingresso nel porto di Lampedusa sulla base di una diversa causa, lo stato di necessità, prevista dall’art. 54 cod. pen., in virtù del quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri (nella specie i naufraghi) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. L’applicazione di questa disposizione avrebbe significato che la comandante della Sea Watch avrebbe potuto lecitamente forzare il blocco e condurre la nave a Lampedusa. Il riferimento all’art. 51 cod. pen., relativo all’adempimento di un dovere, comporta un salto di qualità: la Rackete, infatti, non solo poteva, ma era giuridicamente obbligata a tenere la condotta incriminata. Anche il fondamento del dovere di soccorso in convenzioni internazionali ha conseguenze significative. In base all’art. 117, 1° comma, Cost., infatti, la potestà legislativa dello Stato (e delle Regioni) va esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. La legge italiana, quindi, per espressa volontà della Costituzione, è subordinata agli accordi internazionali di cui l’Italia è parte. Tale subordinazione vale ancor più per i provvedimenti di natura amministrativa, come il divieto imposto alla Sea Watch di entrare nelle acque italiane: tali provvedimenti possono essere emanati solo nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia e, pertanto, del dovere di soccorso in mare ivi prescritto. Aggiungiamo, infine, che se nell’ordinanza in esame il dovere di soccorso è esaminato (e affermato) con riguardo alla condotta della comandante della Sea Watch 3, tale dovere incombe anche sugli Stati parti e quindi sulle autorità italiane (oltre che degli altri Stati contraenti, a cominciare dall’Olanda, Stato della bandiera, che ha tenuto, invece, un deplorevole atteggiamento di sostanziale indifferenza verso la vicenda).

Il ministro dell’Interno ha annunciato l’accompagnamento coatto alla frontiera della comandante. È possibile una misura del genere dopo la decisione del GIP?

Il Prefetto di Agrigento ha firmato un decreto di espulsione a carico della comandane Rackete. Mi pare, peraltro, che una sua esecuzione sarebbe alquanto stravagante; per le ragioni dette, un simile provvedimento non apparirebbe legittimo, perché sarebbe basato sulla condotta di una persona che ha adempiuto un dovere giuridico, derivante, per di più, da norme di rango superiore alla legge ordinaria (e ai provvedimenti amministrativi), come quelle contenute nelle pertinenti convenzioni internazionali. Si noti, inoltre, che l’ordinanza del GIP di Agrigento del 2 luglio non si limita a non convalidare l’arresto della Rackete, ma respinge la richiesta del PM di applicare la misura cautelare del divieto di dimora in Provincia di Agrigento. Sarebbe, invero, grottesco che, respinto il divieto di dimora nella sola Provincia di Agrigento, alla Rackete fosse imposto il divieto di dimora nell’intero territorio italiano mediante la sua espulsione! Va considerato, infine, che la Rackete, in quanto cittadina dell’Unione europea (sulla base della sua cittadinanza tedesca), ai sensi del diritto dell’Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualunque Stato membro; la sua espulsione dall’Italia creerebbe dunque anche delicati problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

Il professor Augusto Sinagra, anch’egli docente di diritto internazionale, afferma che si trattava di nave pirata e che quindi la capitana andava arrestata. Cosa gli risponderebbe?

Non posso concordare con l’opinione dell’illustre Collega. Quand’anche la Sea Watch 3 non avesse la nazionalità olandese (ma non mi risulta che neppure le autorità olandesi lo sostengano), la nave sarebbe priva di nazionalità – e, quindi, del diritto di navigare -, ma non potrebbe qualificarsi “nave pirata”. Questa, ai sensi dell’art. 101 della già ricordata UNCLOS, è una nave il cui equipaggio commette atti di violenza, sequestro o rapine contro altre navi o persone da esse trasportate. Come è evidente, nulla di tutto ciò è presente nel caso della Sea Watch 3. Piuttosto vanno qualificate navi pirata quelle della Guardia costiera libica, che non rispondono ad alcuna autorità pubblica – del tutto inesistente in Libia – e sono dedite non al soccorso, ma alla cattura dei naufraghi e dei fuggiaschi, da riportare in luoghi di prigionia e di tortura. Ed è scandaloso che da più parti si chieda che le navi delle o.n.g. lascino alla Guardia costiera libica l’intervento nei confronti dei naufraghi, così come che già il precedente Governo italiano, con lo scellerato accordo del 2 febbraio 2017 tra Gentiloni e Serraj, abbia instaurato rapporti di collaborazione con la Guardia costiera libica, rendendosi così complice dei suoi crimini.

Si può infrangere una legge per salvare una vita umana?

La risposta, a certe condizioni, è sicuramente positiva. La legittima difesa, l’adempimento di un dovere, lo stato di necessità sono delle scriminanti, universalmente riconosciute, che escludono che una condotta, la quale pure corrisponde a una figura di reato, sia qualificata come tale. Esse, cioè, valgono come cause di giustificazione di condotte che, a prima vista, appaiono illecite. Prescindendo dal caso concreto, il problema della esistenza di limiti alla osservanza della legge è antico e, nel contempo, attuale. Certo, la regola è che la legge va rispettata anche se non ci piace: dura lex sed lex! Ma già alcuni secoli prima di Cristo una fanciulla, Antigone, si ribellava alla legge disumana di Creonte invocando “i sacri limiti delle leggi non scritte e non mutabili”, le quali “non son d’ieri né d’oggi, ma da sempre vivono”; e pagava con la vita la sua ribellione al potere. E nel secolo scorso Gustav Radbruch affermava che una legge i cui contenuti violano in maniera intollerabile un nucleo irrinunciabile di giustizia è un “non diritto” (Nicht-Recht) e non va rispettata. Leggi, formalmente valide e obbligatorie, erano anche le infami leggi di Norimberga del 1935 e quelle italiane del 1938 che, in nome della difesa della “purezza” della razza ariana, discriminavano gli Ebrei privandoli dei loro diritti e aprendo la strada alla più immane e vergognosa tragedia del Novecento, la Shoah. E sulla legge si basava il sistema sudafricano dell’apartheid. In definitiva, vi sono dei limiti, consistenti nel rispetto della persona e della sua dignità, che la legge, anche se formalmente valida, non può in alcun caso travalicare; in caso di violazione di tali limiti la legge non va più osservata. Beninteso, si tratta di ipotesi eccezionali, come negli esempi testé richiamati, non certo di una comoda scappatoia per sottrarsi al rispetto delle leggi che non condividiamo, o che ci impongono un sacrificio (come… pagare le tasse!). Voglio chiarire, peraltro, che nel caso di Carola Rackete, alla luce della ricostruzione effettuata nell’ordinanza del GIP Alessandra Vella, non si è trattato di infrangere la legge, ma, al contrario, di adempiere un dovere giuridico; con la conseguente inapplicazione delle norme penali da lei solo apparentemente violate, essendo giuridicamente giustificata la sua condotta. Insomma, la Rackete è certamente una persona coraggiosa e determinata, ma non è una eroina che sacrifichi la sua vita per un ideale di giustizia. E in fondo è meglio così per tutti: “Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi”!

Il professor Ugo Villani (per chi non lo conoscesse) è nato a Barletta il 17/03/1946

Curriculum:

Professore emerito di Diritto internazionale, Università di Bari “Aldo Moro”.

Professore di Diritto dell’Unione europea, LUISS “Guido Carli” Roma.

Professore di Diritto internazionale nel Master “Esperti in politica e in relazioni internazionali”, LUMSA Roma.

Professore ordinario di Diritto internazionale, Università di Bari “Aldo Moro” (2012-2016).

Professore ordinario di Diritto internazionale, LUISS “Guido Carli” Roma (2006-2012).

Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Roma “La Sapienza” (2001-2006).

Professore straordinario, poi ordinario di Diritto internazionale, Università di Bari “Aldo Moro” (1980-2001).

Assistente ordinario di Organizzazione internazionale, Università di Napoli “Federico II” (1973-1980).

Presidente della Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea (2015-2018).

Presidente del Consiglio scientifico dell’Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo” (2018).

Ha tenuto un corso all’Accademia di Diritto internazionale dell’Aja (2001).

È stato Presidente del Consiglio del Corso di laurea in Giurisprudenza e di quello in Scienze Politiche, Università di Bari “Aldo Moro”.

È stato Direttore dell’Istituto e del Dipartimento di Diritto internazionale e dell’Unione europea, Università di Bari “Aldo Moro”.

È stato Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea, Università di Bari, Napoli, Siena, Firenze, e del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea, Università di Roma “La Sapienza”.

È Condirettore della collana “Studi di diritto internazionale”, Giappichelli Torino.

È Condirettore della rivista “Studi sull’integrazione europea” e della relativa collana, Cacucci Bari.

È membro del Comitato scientifico di numerose riviste giuridiche.

Pubblicazioni:

Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, Bari, Cacucci, 2008 (5 a edizione riveduta e aggiornata, Bari, Cacucci, 2017);

Sulla scelta della legge applicabile ai contratti nel regolamento comunitario Roma I, in Scritti in onore di Francesco Capriglione. Le regole del mercato finanziario, Cedam, Padova, 2010, II, p. 731 ss.;

Principi democratici e ruolo dei Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona, in Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità (a cura di C. Zanghì, L. Panella), Giappichelli, Torino, 2010, p. 213 ss., e in Scritti in onore di Ugo Draetta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 785 ss.;

Tutela dei diritti fondamentali nel ‘dialogo’ tra corti europee e giudici nazionali, in Diritti fondamentali e Cittadinanza dell’Unione Europea (a cura di L. Moccia), FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 115 ss., e, con il

titolo La cooperazione tra i giudici nazionali, la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte europea dei diritti dell’uomo, in La cooperazione fra Corti in Europa nel tutela dei diritti dell’uomo (a cura di M. Fragola), Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 1 ss.;

Il ruolo della prestazione caratteristica dalla Convenzione di Roma al regolamento “Roma I” sulla legge applicabile ai contratti, in Studi sull’integrazione europea, 2010, p. 577 ss.;

La legge applicabile alla sostanza dei contratti nel regolamento del 17 giugno 2008 (Roma I), in L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Aspetti economici e giuridici (a cura di A. Nifo), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, p. 193 ss.;

Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d’integrazione europea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011;

Gli sviluppi del Trattato di Lisbona in materia di politica estera e di sicurezza comune, in Studi sull’integrazione europea, 2011, p. 9 ss., e in Atti del Convegno in memoria di Luigi Sico (a cura di T. Vassalli di Dachenhausen), Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 169 ss.;

L’intervento militare in Libia: responsibility to protect o … responsabilità per aggressione?, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 2011, n. 2, p. 53 ss.;

Il diritto dell’Unione Europea è ancora materia per internazionalisti?, in La Comunità Internazionale, 2011, p. 553 ss.;

Sull’efficacia della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano dopo il Trattato di Lisbona, in Scritti in onore di Claudio Zanghì (a cura di L. Panella, E. Spatafora), Giappichelli, Torino, 2011, vol. II, Diritti umani, p. 661 ss.;

Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Bari, Cacucci, 2012 (2a edizione ampliata, Bari, Cacucci, 2015);

In tema di dialogo sociale e di sussidiarietà nel Trattato di Lisbona, in Liber Amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani, Cacucci, Bari, 2012, p. 327 ss.;

La politica sociale nel Trattato di Lisbona, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2012, I, p. 25 ss.;

La tutela giudiziaria dei diritti dell’uomo dinanzi alla Corte europea, in Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e influenza sul diritto interno (a cura di L. Ruggeri), E.S.I., Napoli, 2012, p. 17 ss.;

Osservazioni sulla sentenza della Corte europea nell’affare Hirsi Jamaa e sui problemi relativi alla sua esecuzione, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 2012, n. 1, p. 5 ss.;

I principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel diritto dell’Unione europea, in Nuove tendenze del diritto dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, (a cura di L. F. Pace), Giuffrè, Milano, 2012, p. 79 ss., e in

Studi in onore di Augusto Sinagra, Aracne, Roma, 2013, vol. IV – Diritto dell’Unione europea, p. 605 ss.;

Nozioni di diritto internazionale privato. Parte generale e obbligazioni (in collaborazione con Marcello Di Fabio, Francesco Sbordone), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013.

Linee di tendenza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa agli stranieri, in Immigrazione, asilo e cittadinanza universale (a cura di F. Marcelli), Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 273 ss.;

Les principes démocratiques et l’initiative citoyenne européenne dans le Traité de Lisbonne, in De Rome à Lisbonne: les juridictions de l’Union européenne à la croisée des Chemins. Mélanges en l’honneur de Paolo Mengozzi, (sous la direction de M. T. D’Alessio, V. Kronenberger, V. Placco), Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 193 ss.;

Una rilettura della sentenza Van Gend en Loos dopo cinquant’anni, in Studi sull’integrazione europea, 2013, p. 225 ss.;

La funzione giudiziaria nell’ordinamento internazionale e la sua incidenza sul diritto sostanziale, in La Comunità internazionale, 2014, p. 7 ss., e in Diritto e processo: rapporti e interferenze (a cura di F. Danovi), Giappichelli, Torino, 2015, p. 55 ss.;

Il ruolo della Corte costituzionale nel dialogo con la Corte di giustizia, in Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, vol. II, p. 1303 ss.;

I rapporti con l’Europa, in Puglia, la nostra terra ieri oggi domani (a cura di M. Buquicchio), Adda Editore, Bari, 2014, p. 40 ss.;

La legge applicabile ai contratti dei consumatori nel regolamento Roma I, in Studi sull’integrazione europea, 2014, p. 425 ss., e in Persona e attività economica. Tra libertà e regola. Studi dedicati a Diego Corapi (a cura di B. De Donno, F. Pernazza, R. Torino, G. Scarchillo, D. Benincasa), Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, vol. II, p. 1051 ss.;

L’Alto Rappresentante dell’Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, in Geopolitica, 2015, n. 1, p. 49 ss.;

Considerazioni sulla democratizzazione dell’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, 2015, p. 217 ss., e in L’iniziativa dei cittadini europei (a cura di R. Mastroianni e A. Maffeo), Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p. 115 ss.)

La rilevazione della consuetudine internazionale: una lezione ancora attuale, in Luigi Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione (a cura di G. Nesi, P. Gargiulo), Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p. 67 ss.;

La dimensione regionale e locale dell’integrazione europea, in Bari metropolitana. La città delle città (a cura di A. Ciuffreda), Cacucci, Bari, 2015, p. 23 ss.;

Il ruolo delle autonomie territoriali alla luce dei principi di sussidiarietà e di prossimità, in La costruzione di un’Europa “unita nella diversità”. Il ruolo delle autonomie regionali e locali (a cura di M. Cardia), Aipsa Edizioni, Cagliari, 2015, p. 37 ss.;

La Società delle Nazioni e il mantenimento della pace: aspetti giuridici, in La politica della pace. La Società delle Nazioni tra multilateralismo e balance of power (a cura di L. Micheletta e L. Riccardi), Wolters Kluwer- CEDAM, Milanofiori Assago, 2016, p. 23 ss, e in La memoria e la Grande Guerra. Studi per il Centenario, Cafagna, Barletta, 2016, p. 229 ss.;

Il mancato processo al Kaiser, in L’Italia, la Puglia e la Grande Guerra (a cura di D. Donofrio Del Vecchio e G. Poli), Schena Editore, Fasano, 2016, p. 561 ss.;

Il diritto internazionale della pace, in La pace necessaria. Il dovere di impegnarsi per il bene universale (a cura di M. D’Avino e U. De Siervo), Fondazione apostolicam actuositatem, Roma, 2017, p. 135 ss.;

La tutela giudiziaria nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Funzione promozionale del diritto e sistemi di tutela multilivello (a cura di F. J. Lacava, P. Otranto, A. F. Uricchio), Cacucci, Bari, 2017, p. 371 ss.;

Limitazioni di sovranità, “controlimiti” e diritti fondamentali nella Costituzione italiana, in Studi sull’integrazione europea, 2017, p. 489 ss.

Scusate se è poco.

Studiate!

Alveare 2017

1 Ernesto Che Guevara – 2 Al capezzale dei vecchi – 3 La visita medica – 4 Il sindaco è come il pesce – 5 L’incidente dell’ambulanza – 6 Le nonne che giocavano a tombola – 7 Vi racconto il mio primo appuntamento al buio con una donna – 8 Barresi-Bottaro: che brutta storia – 9 Lei è un medico? Una donna? – 10 Quello strano fascista di Pinuccio Tarantini – 11 Rossella è andata via da Trani – 12 Disabili vs. normodotati. Volete sapere chi ha vinto? – 13 Ciao Ivan, compagno di liceo – 14 Lettera di Gesù Bambino – 15 Non sparate a Capodanno

Alveare 2018

1 Il problema etico di Giuseppe Tarantini – 2 Il Pronto Soccorso – 3 Il corte di Acca Larentia – 4 La razza del mio cane – 5 Alfredo Albanese – 6 Quale giorno della memoria? – 7 Sai già a chi votare? – 8 Caro Michele – 9 Sanremo senza Facebook – 10 Una campagna elettorale monotona – 11 Cara, brumosa, desolata periferia – 12 La favola di Sfortunina – 13 Gli occhi di Marilena – 14 Il furto al centro trasfusionale – 15 Attaccatevi al tram – 16 Nicola, novantasei anni. Colto da malore – 17 La stiratrice Isoardi – 18 Violenza contro anziani e lavoro sottopagato delle badanti – 19 Così festeggiate la Liberazione? – 20 Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono – 21 Don Dino, il sacerdote di quartiere – 22 L’arrivo di Emiliano – 23 Un vaccino per la solidarietà – 24 L’uomo nudo con le mani in tasca – 25 Doppio senso di marcia sul lungomare – 26 Ma siamo uomini o caporali? – 27 Cronaca di una serata di anormalità – 28 Il passaggio a livello è chiuso – 29 Gli zingari mettono sempre d’accordo tutti – 30 Papà, e se ti infilza? – 31 Il razzismo ve lo spiego con la mitologia – 32 Tra qualche giorno nei porti approderanno i Santi – 33 La pistola ad aria compressa – 34 Il razzismo è vita e i preti tutti pedofili 35 – Il pomodoro e il sangue – 36 Non essere stupido – 37 Le polpette avvelenate di ignoranza – 38 Finalmente potrò andare a messa la domenica – 39 Ho commesso atti impuri – 40 Cara Cecilia di Lernia – 41 Aggredito il 118 – 42 L’ignoranza allontana, l’arte avvicina – 43 Chi sono io per giudicare? – 44 Il sindaco di Riace, la sindaca di Lodi e la sorella di Cucchi – 45 I soccorritori della Misericordia di Andria – 46 Ascoltiamo i bambini – 46 Nicola Landriscina, i suoi primi 40 anni – 47 A proposito di Silvia Romano che se l’è cercata – 48 Il carabiniere, Felice Di Lernia, Amedeo Bottaro e Stefano Cucchi – 49 Ehy tipa, vieni in camera con me! Portati un’amica – 50 La medicina narrativa di Maurizio Turturro e Guevara – 51 Ho finito il presepe

Alveare 2019

1 Sono felice anch’io – 2 Cesare Battisti – 3 Mi dispiace per il magistrato arrestato – 4 Francesco non era morto – 5 Il Giorno della Memoria. E gli altri morti? I morti vostri 6 Scendi il cane? Bazzecole, a noi non c’interessa dell’Accademia della Crusca 7 Nunzio aveva scritto un libro – 8 Il filosofo Simeone – 9 Il girone dei dannati – 10 Buona festa per cosa – 11 Non serve combattere il razzismo – 12 Le mani di mia sorella – 13 La poesia e il cibo di Verrigni
– 14 La balestra – 15 Il parcheggio dell’ospedale – 16 Perdonatemi e permettetemi un po’ di autocelebrazione – 17 Salvini, pochi libri – 18 La capocciata – 19 La pizza del futuro è cotta al sangue – 20 La sindachite – 21 “Pescaria, Salto dell’acciuga, tavoli di plastica sulla spiaggia libera e Ceralacca”

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venerdì 5 Luglio 2019

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savino
savino
4 anni fa

DISCUSSIONI DA BAR……….
Nel territorio dello Stato si applicano le leggi ordinarie dello Stato. Se il giudice ritiene che una di queste leggi, rilevante nel caso che deve risolvere, sia in contrasto con la COSTITUZIONE deve sospendere il procedimento e sollevare eccezione di incostituzionalità.” Ora, se il Gip ritiene che le direttive ministeriali in materia di portI chiusi non possono prevalere sulle norme di diritto internazionale, se il dovere di dare soccorso ai profughi “discende da norme internazionali che però sono in contrasto con una legge dello Stato ……solo ove quest'ultima viene dichiarata incostituzionale, dalla CORTE COSTITUZIONALE, potrebbe ritenersene obbligatoria l'osservanza. Fino ad allora, violare la legge non è un dovere ma un REATO.